Avvertenza: 
 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione 
                               Art. 1 
 
                    Consiglio olimpico congiunto 
 
  1. E' istituito, presso il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI),  il  «Consiglio  olimpico  congiunto  Milano  Cortina   2026»
composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato
olimpico  internazionale  (CIO),   uno   del   Comitato   paralimpico
internazionale, uno del Comitato olimpico nazionale italiano, uno del
Comitato italiano paralimpico, uno del Comitato organizzatore di  cui
all'articolo 2, uno della Societa' di cui all'articolo 3, (( uno  del
Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Ufficio per lo  sport  )),  uno  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della  Regione
Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma  di
Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno  del  Comune  di
Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge  al
proprio interno (( un portavoce,  incaricato  del  coordinamento  dei
lavori )). 
  2.  Il  Consiglio  olimpico  congiunto  ha  funzioni  di  indirizzo
generale sull'attuazione del programma di realizzazione  dei  Giochi,
assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle
principali questioni organizzative. Il Consiglio  olimpico  congiunto
predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte,  che  e'
trasmessa al Parlamento per  il  tramite  dell'Autorita'  di  Governo
competente in materia di sport. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le
regioni  e  le  province   autonome   interessate,   le   regole   di
funzionamento del Consiglio olimpico congiunto. 
  4. Dall'istituzione e  dal  funzionamento  del  Consiglio  olimpico
congiunto (( non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della  finanza  pubblica.  Ai  componenti  del   Consiglio   olimpico
congiunto non spettano compensi,  indennita'  o  emolumenti  comunque
denominati. I rimborsi di  eventuali  spese  sostenute  dai  predetti
componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo
)).